La denuncia al Garante
Onorevole
COMITATO DI CONTROLLO PRESSO L’ISTITUTO DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA
Segnalazione di pubblicità ingannevole
Il sottoscritto avv.******, con studio in *************, in nome e per conto dell’Associazione di tutela dei consumatori ‘Glasna’, con sede in Rimini
segnala:
un messaggio pubblicitario rilevato sulla televisione locale privata denominata TELERIMINI - VGA”, in data 29/11/95, verso le ore 14.00, avente ad oggetto la macchina da cucire “Mancinetti”, posta in vendita dalla Italian Trend Sas v. M.Zincone 50 - 62100 Macerata (tel. 0733/261353)
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Il messaggio in questione pubblicizza la macchina da cucire “Mancinetti”. La reclame si sofferma sull’elogio del prodotto, sottoposto in diretta a tests di efficienza (vengono cucite per prova, anzichè normali tessuti, diversi strati giustapposti di lamina metallica). Frammista alle sorprendenti prove in diretta, vengono esposte ‘en passant’ le condizioni di vendita e di pagamento: “Si inizia a pagare a 30 gg. dalla consegna, a sole 21.000 al mese, senza interessi”. Tale informazione viene ripetuta numerose volte, fra un test e l’altro: ogni volta con il commento conclusivo “veramente tutti possono permettersela”, mentre, tuttavia, non viene mai chiarito nè il numero delle rate, nè il prezzo complessivo finale. Il pubblico viene inoltre avvertito che alle prime 30 telefonate sarà data la valigetta in omaggio. Più avanti nel corso del programma (che dura almeno 30’), dopo vari aggiornamenti del numero di telefonate già sopraggiunte, il conduttore estende il ‘benefit’ promesso ad ulteriori 5 ordinazioni, dopo la trentesima.
Si ritiene che il suddetto messaggio sia ‘ingannevole’ per i motivi che seguono.
a) Ingannevolezza relativa al prezzo (violazione artt.2-17-18 C.A.P.)
La mancata indicazione del prezzo complessivo non è un semplice ‘lapsus’ dell’operatore pubblicitario, in quanto l’importo della singola rata viene precisato e ripetuto numerose volte, mentre si glissa con molta circospezione sull’ammontare del prezzo globale. La continua magnificazione del prodotto e la soverchiante profusione di parole, unitamente alla sorpresa ingenerata dalla curiosa utilizzazione della macchina (strati di metallo anzichè di stoffa), possono verisimilmente indurre il consumatore a perdere di vista gli elementi essenziali del contratto che si va a stipulare, fra cui il prezzo. Non solo viene pertanto mortificata l’esigenza dei consumatori di apprendere chiaramente i termini contrattuali, con violazione degli articoli di legge soprariportati, oltrechè dell’art. 3 a) e b) del d.lgs.74/92, ma si tenta davvero, con la prospettiva di rate bassissime e agendo sulla superficialità con cui queste trasmissioni vengono seguite di solito, di accreditare ingannevolmente l’idea di un prezzo basso.
b) Ingannevolezza relativa alle caratteristiche contrattuali (violazione art.2 c.a.p.)
L’ammorbidimento del senso critico del telespettatore, oltre all’utilizzo di test ‘sorprendenti’ e alla profusione di parole, viene ottenuto in maniera arbitraria e non controllabile mediante il conto alla rovescia delle telefonate che mancano per esaurire le custodie offerte ‘in omaggio’. Tale conto, aggiornato man mano durante la trasmissione, tende a incuneare nel consumatore una sensazione di urgenza nell’acquisto che va a scapito della ponderatezza.
Ma il punto principale è che la corresponsione dell’omaggio viene rilasciata in maniera aleatoria alla discrezione del venditore, in quanto la progressione delle telefonate è cosa che sfugge al controllo del consumatore, non essendone effettivamente possibile il riscontro oggettivo. Conseguentemente potrebbe benissimo darsi il caso che il 10° ordinante effettivo, non sapendo il suo posto in graduatoria, si senta rispondere che vi sono già state 30 telefonate, e in tal modo potrebbe essere privato illecitaemente dell’omaggio. Si osserva infatti che, benchè prestazione aleatoria, l’omaggio costituisce pur sempre un’obbligazione del venditore, una volta soddisfatta la condizione sospensiva.
D’altra parte, nell’ipotesi che invece l’omaggio, pur presentato come aleatorio, venga di fatto offerto indistintamente a tutti, la scorrettezza è da rinvenire nella fittizia prospettazione come ‘privilegio’, di ciò che al contrario rientra nelle normali condizioni generali di contratto offerte ordinariamente dalla ditta venditrice.
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Non si è attualmente in grado di dire se la suddetta reclame sia attualmente in corso o in programmazione presso altre emittenti.
Tutto ciò esposto, il sottoscritto procuratore
segnala
la pubblicità prodotta da Italian Trend Sas v. M.Zincone 50 - 62100 Macerata (tel. 0733/261353), al Comitato di Controllo perchè, rilevato il carattere intrinsecamente ingannevole del messaggio segnalato, agisca d’ufficio contro la suddetta pubblicità, attivando le procedure del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
Quale mezzo di prova si indica:
- La videocassetta obbligatoriamente custodita presso l’emittente televisiva ‘TELERIMINI - VGA’, via Sassonia 1 - Rimini (RN)
Si fa presente che il messaggio contestato è stato segnalato anche al Garante della Concorrenza e del Mercato, per quanto di competenza.
Rimini, 13/12/95
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