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La domanda giudiziale per far cessare l'invio di oggetti non richiesti

GIUDICE DI PACE DI RIMINI

Atto di citazione

Il sottoscritto avvocato ***, procuratore e difensore domiciliatario, in virtù di procura a margine del presente atto, dell'associazione 'Glasna', con sede in Rimini, e del sig.*********, residente in Rimini, via ****, quest'ultimo in proprio e quale legale rappresentante della sopradetta Associazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del sottoscritto procuratore, in Rimini, via ****,

espone:

Il sig. Mario Paperino, residente in Rimini,  ha ordinato, nell'agosto '94, nella forma delle vendite per corrispondenza, alla ditta  'Sans Egal s.r.l.' di Roma (doc.1), degli occhiali da riposo e un binocolo.

Il 31/8/94 la stessa ditta recapitava quanto richiesto, con l'aggiunta di un piccolissimo monile di nessun valore, denominato 'Quadrifoglio della fortuna', addebitato per 9.900 lire (doc.2). Il sig.Paperino, che mai aveva ordinato il gingillo, era costretto a recarsi alle poste per rinviare l'oggetto al mittente, accompagnando il pacchetto con racc. del 20/10/94 con cui, oltre ad evidenziare il mancato corretto adempimento di quanto promesso nel depliant pubblicitario, richiedeva motivatamente il rimborso (quantomeno) del 'quadrifoglio mai ordinato' (doc.3). Soltanto il 17/11/94, cioè alcuni giorni dopo una formale diffida del legale inviata alla stessa ditta in relazione ad altra vicenda contrattuale per cui pende causa dinanzi allo stesso giudice adito, la 'Sans Egal' pensava bene di rimborsare il cliente della somma pagata per il 'Quadrifoglio' (doc.4); nel frattempo tuttavia, non smentendo il proprio comportamento commerciale improntato a evidente malafede, aveva già recapitato (7/11/94) al sig.Paperino un altro pacchetto, che si era dovuto ritirare alle poste in contrassegno, dietro versamento di lit.29.800; anche l'articolo contenuto, che si era riscontrato essere un profumo denominato 'Goccie d'Oriente' (doc.5), non era mai stato ordinato alla ditta.

A questo punto il sig.Paperino si rivolgeva al legale, lamentando come iniquo che una ditta di vendite per corrispondenza possa lucrare guadagni confidando sulla naturale propensione del consumatore, sfinito da reiterate consegne di merce non richiesta, a pagare in contrassegno senza sollevare obiezioni di sorta, piuttosto che dover tornare agli uffici postali, personalmente o a mezzo terzi, negli orari di apertura, per importi tutto sommato trascurabili. L'intimazione del legale (doc.6), volta a recuperare, oltre al rimborso del profumo non richiesto, anche il danno risentito dal sig.Paperino per le reiterate gite alle poste (ritiro pacco successivo rinvio al mittente) (danno da considerarsi in alternativa al danno per il ricorso al legale, per un importo equivalente), non sortiva esito; allo stesso modo non sortiva esito un primo atto di citazione contro la ditta venditrice (doc.7), atto che qui si reitera per l'erroneità della data di comparizione (2/3/94).

Non è evidentemente per il modico importo interessato, quanto per il principio di salvaguardare comunque la correttezza e trasparenza dei rapporti commerciali, anche se di piccolo valore ed eseguiti per posta, che l'Associazione di tutela dei consumatori 'Glasna' intende farsi co-attrice nella presente causa.

Atteso quanto sopra, il sottoscritto procuratore, in nome e per conto del sig.Mario Paperino

cita

la ditta 'Sans Egal', con sede in Formello (Roma) via della selvotta 22 (CAP 00060), in persona del legale rappresentante p.t., a comparire dinanzi all'intestato Conciliatore di Rimini, all'udienza del 6/4/95, ore di rito, con l'avvertenza che non comparendo si procederà in sua declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, accertato l'ingiustificato, reiterato e consapevole invio di merce non richiesta, da parte della ditta Sans Egal, all'indirizzo del sig.Mario Paperino, il mancato tempestivo rimborso per una boccettina di profumo non richiesta dallo stesso, nonchè il danno risentito dal sig.Mario Paperino, consistente sia nella necessità di recarsi più volte alle poste per il ritiro o la restituzione di merce non richiesta, sia nel necessario ricorso al legale per far cessare tale comportamento,

condannare la ditta convenuta a rimborsare all’attore la somma indicata nel doc.6 del presente atto (lit.150.800), e successive spese occorrende, il tutto in virtù di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, per rimborso acquisti non richiesti e per i danni, da liquidarsi questi ultimi sia in base a tariffario professionale sia in via equitativa. Voglia inoltre ordinare alla ditta Sans Egal di cessare ogni invio di merce non richiesta al sig.Mario Paperino. Con vittoria di spese, funzioni e onorari.

Si offrono in comunicazione i segg. documenti (in copia):

1)     visura di C.C.I.A.A. ditta 'Sans Egal S.R.L.'

2)     'Quadrifoglio della fortuna'

3)     racc. a/r 20/10/94, di accompagnamento per la restituzione del monile

4)     vaglia postale di lit.15.000, per il rimborso del monile

5)     nota di consegna profumo 'Goccie d'Oriente'

6)     lettera del legale (15/12/94), con richiesta di rimborso dei danni

7)     I atto di citazione notificato

Ci si riserva di allegare altro materiale probatorio qualora richiesto dalle controdeduzioni.

Rimini, lì  21/2/95

Dott.proc.****

 
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