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La sentenza impugnata asseriva che la cattiva formulazione non ha di fatto impedito la tutela giurisdizionale. Nessuno può negare, tuttavia, che, ritardando la reazione degli interessati, ha reso più gravosa (frettolosa) l’attività defensionale del primo grado.
Sulla nullità delle notifiche ci riportiamo integralmente a quanto già esposto con il ricorso d’appello.
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Per tutte le suestese ragioni, il sottoscritto difensore, in nome e per conto dei ricorrenti
chiede
che la Corte Suprema, in accoglimento del ricorso, cassi la sentenza indicata in epigrafe, con ogni conseguente pronuncia, in merito all’annullamento degli avvisi di accertamento impugnati in primo grado e disponendo il rimborso di quanto indebitamente riscosso dall’ufficio convenuto. Con vittoria di spese. Chiede fissarsi udienza per la discussione e disporsi la trasmissione del fascicolo del II grado.
Si chiede in via alternativa-subordinata:
nella denegata ipotesi si interpreti il sistema di norme nel senso di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento al notaio, rimettere alla Corte Costituzionale, con giudizio di non manifesta infondatezza e conseguente sospensione del giudizio, la questione di costituzionalità delle norme di cui agli art.57 c. 1 L.131/1986, artt.66, 70 e 78 della L.notarile 16/2/13, n.89, per violazione degli artt.2, 3 e 53 della Costituzione,
Ai fini dell’art.9 L.488/99 (omissis)
Rimini, 26/6/03
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