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La denuncia al Garante per la concorrenza

Ill.ma Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato

Denuncia ex art.7 c.2 della l.25/1/92 n.74

Il sottoscritto avv.******, con studio in *************, in nome e per conto dell’Associazione di tutela dei consumatori ‘Glasna’, con sede in via Pindemonte 6 - 47036 Rimini

segnala:

un messaggio pubblicitario rilevato sulla televisione locale privata denominata ‘Rete 7’, in data 20/6/95, verso le ore 22,40 -23, avente ad oggetto delle ‘compresse’ dimagranti denominate ‘Slimming’ e ‘Thermoriducente’, prodotte da Televideo Club s.r.l. - Via Furlana 8 - 41038 S.Felice sul Panaro - Modena.

Si ritiene che il suddetto messaggio sia ‘ingannevole’ per i motivi che seguono.

a) Ingannevolezza intrinseca del messaggio (violazione art.3 a) l. 25/1/92 n.74)

Le dichiarazioni dell’addetta alla presentazione del prodotto sono tutte orientate a dimostrare la bontà del prodotto (di cui non sono state indicate esattamente le caratteristiche fisiche e organolettiche), senza alcuna necessità di diete o esercizio fisico, e senza bisogno neppure di cambiare alimentazione, promettendo un ‘trattamento superveloce’. Risulta invece che non esistono, allo stato della scienza, cure determinanti e definitive per risolvere il problema dell’obesità.

b) induzione a trascurare le normali regole di prudenza nell’utilizzo di prodotti alimentari dietetici, e ad adottare comportamenti pregiudizievoli per la salute (violazione art.8 l.6/8/90 n.223, art.5 l. 25/1/92 n.74, e art.12 Cod.Autodisc.Pubbl.)

La riduzione semplificatoria di quella che dovrebbe essere una terapia delicata, a un procedimento ‘superveloce’, fa risaltare la mancanza di serietà del messaggio stesso, e contemporaneamente la sua pericolosità, in quanto idonea a indurre comportamenti igienici imprudenti.

c) Promessa di garanzia in violazione dell’art.4 c.2 della l.25/1/92, n.74, e dell’art.5 del Cod.Autodisc.Pubbl.

Viene garantito il risultato ‘al 100% - soddisfatti o rimborsati’, senza però spiegare in cosa consisterebbe esattamente la garanzia, e senza la modalità e i termini di esercizio del diritto scaturente dalla garanzia.

d) Offesa della dignità della persona, in violazione dell’art.8 c.1 della l.6/8/90, n.223, e dell’art.10 del Cod.Autodisc.Pubbl.

Si rileva in particolare che il messaggio risulta tutto proteso a far leva sulla vulnerabilità delle persone obese sul fronte dell’autostima e della sicurezza in se stessi, tentando in modo esplicito, capzioso e forzato, di accreditare l’idea che l’obesità è un male ripugnante, non accettabile dalla società, fonte sicura di emarginazione e persino di tradimenti da parte del partner. Così gli obesi non devono illudersi che le manifestazioni di affetto del partner siano autentiche, in quanto chiunque, dovendo dividere la propria vita con una persona indicata come ‘disgustosa’, è portato ineluttabilmente all’avventura extraconiugale, ed è naturale che il suo maggior desiderio sia quello di “mettere un cuscino sulla faccia” (sic) del partner obeso. E d’altronde, recita ancora la presentatrice, “come si può avere la pretesa di andare in spiaggia con la taglia 58?  Vostro marito ha anche ragione quando vuole andarci da solo, senza di voi!”

Si nega alla categoria degli obesi anche la possibilità di un’interiorità equilibrata e di una serena accettazione di sè, in quanto l’eventuale autostima è solo un alibi per sfuggire il problema: “la verità è che nessuno vi guarda perchè fate schifo”, viene affermato.

Viene inoltre asserito che la fonte dell’infelicità sta nell’obesità, eliminabile solo con una terapia ‘d’urto’ come quella proposta: infatti le diete e l’esercizio fisico sono pressochè pie illusioni.

A giudizio di chi scrive, pertanto, la pubblicità in questione non solo lede il principio di verità, risultando ingannevole anche ai sensi degli artt.1,2,5,12,24 del Cod. Autodisc. Pubbl., ma in particolare viola gravemente la dignità della persona umana, che ha diritto di vedersi rispettata nei suoi sentimenti anche quando la persona ha problemi di salute (violazione dell’art.10 Cod. Autodisc. Pubbl.).

Si rileva inoltre che i potenziali destinatari di questo tipo di pubblicità, le persone con problemi di linea, tendenzialmente subiscono il contenuto del messaggio in maniera meno oggettiva delle persone ‘normali’, rimanendo facilmente e ingiustamente mortificate da una conferma così esplicita del loro stato di presunta inferiorità. La reclame in questione sfrutta quindi maliziosamente la parte psicologicamente più vulnerabile della persona, creando anche pregiudizio psicologico.

*************************

Non si è attualmente in grado di dire se la suddetta reclame sia attualmente in corso o in programmazione presso altre emittenti.

Tutto ciò esposto, il sottoscritto procuratore

segnala

la suddetta pubblicità, prodotta da Televideo Club s.r.l. - Via Furlana 8 41038 S.Felice sul Panaro - Modena, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato perchè, rilevato il carattere intrinsecamente ingannevole del messaggio segnalato, provveda ai sensi dell’art.7 della legge.

Si rileva inoltre, riservandosi la denuncia ai sensi dell’art.11 del d.lgs.50/92, che la televendita qui discussa non offre, se non in maniera insufficiente,  l’informativa sul diritto di recesso a favore del consumatore, ex d.lgs.50/92 (art.5); la scritta in sovrimpressine infatti recita solamente “Vendita diretta in ottemperanza e nel rispetto del d.l.50/92”.

Quale mezzo di prova si indica:

 la videocassetta obbligatoriamente custodita presso l’emittente televisiva ‘RETE 7’, di proprietà di “Pubblisette Concessionaria di Pubblicità s.r.l.”, via Stalingrado 97/2, 40128 Bologna  (C.C.I.A.A. Bologna N.346857, iscr. Trib.bologna 61415).

*******

Si chiede infine che l’Autorità voglia tenere informato il sottoscritto procuratore dell’esito del procedimento.

Rimini, 20/9/95

 
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